Segnalazione a Banche dati e Centrale Rischi Si Può Cancellare

Ci occupiamo della cancellazione delle posizioni debitorie dalle principali Banche Dati.

Cancellazione dalle Banche Dati dei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC)

La segnalazione di un nominativo presso i Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), quali la Centrale Rischi (CR) di Banca d’Italia o banche dati private come CRIF, Experian e CTC, costituisce un trattamento di dati personali che deve inderogabilmente rispettare la normativa nazionale ed europea, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Una segnalazione illegittima può essere contestata e cancellata qualora violi specifici presupposti formali e sostanziali.

Strumenti di tutela e diritto alla cancellazione

Il trattamento illecito dei dati personali comporta il diritto alla cancellazione delle informazioni che violano la normativa sulla privacy.

La rimozione dei dati non è una scelta discrezionale degli intermediari, ma un obbligo di legge.

Il mantenimento di segnalazioni illegittime può causare un grave danno reputazionale e creditizio e legittima anche una richiesta di risarcimento del danno.

Principi di Illegittimità Formale della Segnalazione

L’iter di segnalazione è subordinato a requisiti procedurali la cui violazione inficia la validità del trattamento dei dati.

  • Obbligo di Preavviso: L’art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) impone ai finanziatori l’obbligo di informare preventivamente il consumatore prima di effettuare la prima segnalazione negativa
  • Vizi dell’Informativa e del Consenso (GDPR): Il trattamento dei dati da parte dei SIC deve essere preceduto da un’informativa chiara, trasparente e facilmente accessibile, redatta con un linguaggio semplice
  • Principi di Illegittimità Sostanziale della Segnalazione: Oltre ai vizi formali, la segnalazione può essere illegittima nel merito, qualora manchino i presupposti sostanziali che la giustificano.